Magistrato alle Pompe e leggi
suntuarie, a Venezia
La più antica legge suntuaria veneziana venne eseguita il 2 maggio 1299, gli Avogadri avevano il compito di procedere penalmente, i Signori di Notte di incassare le pene pecuniarie. Il 22 maggio 1334, il Maggior Consiglio deliberò di istituire un consiglio di 5 Savj. Dopo vari cambiamenti si arriva nel 1476 quando il Maggior Consiglio elegge tre nobili (3 savj sopra le Pompe delle donne) incaricati a sorvegliare scrupolosamente sull’esecuzione dei provvedimenti suntuari. Nel 1499 il Senato toglie a loro qualsiasi potere, lasciandolo di nuovo agli Avogadri. La sorveglianza alle pompe passò in seguito ai Procuratori di San Marco e poi al Maggior Consiglio.
Il 29 marzo 1515 nel
Senato della repubblica veneziana si deliberò di semplificare la votazione per
la nomina di un provveditore alle Pompe ” ….per non attediar troppo questo
Consiglio”. Il Maggior Consiglio aveva, fino ad allora, legiferato contro
ogni bene di lusso, acquisendo una grande antipatia ed ostilità da parte dei
patrizi. Il Sanuto, che è stato un attento cronista dell’epoca, narrò come
nelle grandi occasioni, le leggi suntuarie vennero ben poco rispettate.
Si è cercato di elencare alcune leggi emanate che regolavano il modo di vestire, riportando il linguaggio veneziano dell’epoca. L’attenzione è stata posta sulle leggi che trattano i tessuti e più nello specifico, i merletti. Alcune parole come, cordele, frisi, franze, panni sfiladi, indicano ornamenti come frange, passamanerie, ricami, tessuti sfilati. La più antica legge ricercata che tratta tale materia risale al:
1299
Nel testo originale scritto in latino, si inizia a parlare di "frexettum- frexaturas-frexaturis " e "bindas". Il Muratori dice che con il nome di frexature si intendevano liste, orlature, guarnizioni, frange, aggiunte alle estremità degli abiti. Antonio Valsecchi nella sua "Bibliografia analitica degli statuti italiani§", si riferisce ad uno statuto d'Alessandria dove sta scritto: " nullus faber audeat facere aliquas frixaturas et quod nullus sartor vel...........discipulus audeat ipsas applicare super aliquibus vestibus..." Per "bindas", Foucard intendeva nastri, ma Salvatore Bongi* ha trovato la stessa parola in una legge suntuaria di Lucca del XV secolo dove si prla di " bende, treccioli, cordelle, o trecciere di seta". Possiamo dedurre che fossero già dei merletti in embrione.
17 novembre 1476
" ........Item non possino alguna de le predicte done sopra alguna vesta zornida, come altro vestimento, habito o ornamento dela persona, portar alguna arzenteria, over rechamo de alguna sorte, ponto in aiere, nè perfil, sì facto ad ago, come facto d'oro, over d'arzento, sì filado come de tronchafilla".
Viene consentito che nelle vesti femminili ci possano esser dei punti "gazzo"(gaso- punto filza), purchè non siano d'oro o d'argento o seta: " sia lecito portar un gazzo de pano de seda tessuto, chome li parerà, pur che in algun modo el non sia de lavorier de oro, d'argento de rechamo de seda........".
25 0ttobre 1505
Il Senato prende atto che da poco tempo si sono introdotte “
certe foze (fogge) e abiti nuovi, bruti e disonesti, che mai in questa città
fusseno usate, zoè alcune investiture a manege taiade, de più pezi de diversi
colori, listade de dicti panni de altri colori, de franze, de perfil, et altre
liste desfilade de uno et più colori, cum certi faldoni over faldelle ………………e
da piè certi garzi intaiadi et strataiadi de veludi…… et altri cum le dicte
liste de cordelle proprie……hano introduco certe manegge postice large cum
lavori dt frisi d’oro, d’arzento et de seda de grandissima spesa”.
In seguito a questa osservazione viene emanata questa legge:
“le investiture debbano essere integre e non traforade, non listate, non
impfilade, né incordellade, né abbino dal casso (corpetto) in zozo fino al
garzona pè alcuna cossa che far over imaginar se spossi,né fiocchi, né franze
né cordoni, né lavorarde sorta alcuna………le vesti sieno schiette..al collo
nessun lavoro.
Due mesi dopo si penserà anche all’abbigliamento dei
giovani, i cui abiti dispendiosi provocavano una grande indignazione: “
……….che niuno porti lo zupone (giubba) senza colar che non si portino camicie”
crespate senza colar cum friso o cordela alcuna de seda, d’oro o d’arzento de
alcuna sorte….el suo colar senza alcun ornato”; che i calzoni siano
semplici senza “ striche, liste, cordelle, franze, né panni sfiladi, né
ornato de alcuna sorta”.
Il Senato legifera contro le vesti lussuose delle donne, lo
spunto lo aveva dato la sposa di Andrea Priuli che nel giorno del suo
matrimonio, indossava un abito tutto di restagno d’oro, questo era lecito solo
alle nuore del doge:
“ Non possino portar veste, né vestura, né abito alcuno, de
panno d’oro, d’arzento, né strataià, né inquartà d’oro e d’arzento, né cum
intaglio di sorta alcuna d’oro, d’arzento, né recamato, né per filato d’oro e
d’arzento…….”. Chi avesse trasgredito questa pena avrebbe perso
l’abito e preso 100 ducati d’oro di multa; i sarti sarebbero stati condannati a
6 mesi di reclusione e 25 ducati di multa. In seguito un altro decreto del
Senato parla di “ schufie e schufioni ( all’epoca, era in uso portare
cuffie di varia foggia e grandezza, secondo l’età e la condizione. Nel secolo
XIV e nei 2 seguenti ne portavano anche di oro e d’argento tessuto. Ve ne
furono di spropositata grandezza con alette di merli sulle spalle pendenti e
fregiate di perle e di gemme……….^) cape over fazuoli, bavari, corsaletti
over colleti, camixuole over gorziere, rocheti over
camisoti ”.
In un decreto contro il lusso dei gioielli.
“ Alcun lavoro fattom per man di orese, ma possino portar
scuffia d’oro o d’argento……………al cabvezo possino portar gorgiere o
camisole………..
Si capisce comunque che si insiste molto sul divieto nell’usare frappe, tagli, tratagli. E’ chiaro che i frastagli ( all’epoca ormai erano in uso i bordi frastagliati, quindi merletti di varie foggie e forme), usatissimi nei corpetti e nelle gonne e soprattutto nelle maniche, raddoppiavano il costo dell’abito , con l’esigere fodere ricchissime passamanerie e ricami. Questi frastagli fecero ammattire il senato veneziano.
Alle donne si comanda di portare abiti semplici e non siano
in qualche modo “tagliati” (si presume che il termini si identifichi con il
punto tagliato). Agli uomini si comanda di portare le vesti senza guarnizioni
di striscie(stricati): cordoni, passamanerie, ricami, frange ecc.;
altrettanto proibiti i collari, le camicie con oro e argento.
Settembre e Novembre 1535
A seguito del cambiamento della moda che propone tessuti
semplici, l’attenzione è rivolta sempre più alla superguarnizione del vestiario, alla complicazione delle frappe,
ai ricami, alle profilature, alle frangie, ai fiocchi, ai cordoni.
“………..abito da dosso, li qual habbino , per minimo che sia, alcun intaglio suso, et che siano tagliati a fozza, over modo alcuno, salvo tantum li manegeti quali possan esser tagliati, essendo però senza franmza, cordoni, passaman, fiochi et alcun recamo et altri lavori, né agiuchiadi ( cioè agucchia, maglia), ma semplici………siano de un color e schietti e tutti cusidi, sì che non resti li teli aperti l’un da l’altro e descusid i(per non trasgredire la legge si usava portare sotto un abito semplice, fodere molto ricercate, lasciando qualche spacco per intravederle) et non possino haver stricha di sorte alcuna altra via et meno alcun altro lavor, recamo, perfillo, imbotadura, fiochi, passaman, nè esser infaldade, né alcun altro adornamento che dir et imaginar se possi………….”
8 ottobre 1562
" Nelle cose di tela over lana si possino far filzete( punto filza) over aghi pieni( potrebbe riferirsi ad un punto cappa, o punto asola)........le camisie non possino esser lavorate in altro loco che al cavezzo( che sul collo) et davanti et da mano, senza oro nè argento. et li fazzuoli( fazzoletti), da mano, da spalla, da testa et traverse, non possino esser lavorate d'oro o d'argento. Li habiti che si chiamano schiavonesche, non pèossino haver salvo che un lavorier al cavezzo e da piè ( piedi), che non ecceda meza quarta, dove però non vi sia oro over arzento o seda..........le manizze( polsini) siano schiete, senza alcun ricamo, nè meno tagliate( punto tagliato) nè sopra via manizze vi sia lavor...........
Agli inizi del 1600 si cominciano a veder in città cappotti di felpa, tabarri e ferraioli. Nei cappotti “vi aggiungono anco et guarnitioni et liste d’intorno, camuffate, stratagliate et ricamate.”
In seguito a questa osservazione nel 1613 e nel 1622 vengono emanate alcune proibizioni sui vestimenti ” aperti ai lati, con cordelle d’oro……………………con doppie maniche in braccio pendenti ( cascate di merletti ai polsi ) ……………..et sopra cadauno abito da donna non si possi poner se non
una semplice cordella d’oro o d’argento o di seta.
10 Settembre 1604
Le leggi suntuarie
iniziarono ad occuparsi delle maschere quando i veneziani vollero approfittare
dei travestimenti per sfuggire alle proibizioni. Così in questa data e poi il 3
Gennaio 1618 il Magistrato proibì a
tutte le maschere che avessero: ”……..Habiti tessuti con oro o argento,
overo che saranno guarniti con cordelle d’oro e d’argento, o con ricami di
gioie, di perle, di oro o d’argwento di seta o di qual’altra sorte di ricamo
inmmaginabile……………..Il proclama del 26 Ottobre
1742 recita: “ resta parimenti in rissoluta maniera proibito, l’uso
delle baute di merlo…..”
18 Marzo 1639
Riguardo le vesti da
uomo, si vietò “ di valersi sopra d’essi vestiti di merli, passamani,
romanette, o altro oro, argento o seta in qualsiasi parte. In seguito a queste restrizioni i passamaneri
et altri fabbricatori di romanette,
presentarono una supplica tramite un avvocato, che evidenziava il danno
arrecato all’arte. Il Magistrato alle Pompe rettificò ciò che era stato
deliberato consentendo romanette e passamani semplici e che non avessero
imitato alcun traforo o ricamo.
In uno scritto del 1644 (antisatira in risposta alla Satira sul lusso donnesco di Francesco Buoninsegni) si parla sullo lusso degli abiti maschili: “….si coprono di merli……….hanno la camicia di lino e la portano tutta adorna di punti fiamminghi e di lavori in aria. I collari e maneghetti vagliono tesori , né quali per raddoppiar la pompa e la spesa, si raddoppiano gli ordini di merli e s’elegano la più fine tele che sappia intesser la Fiandra.
8 gennaio 1644
“ …impropria e rilevantissima si è conosciuta quella delle
pezzette da spalle di ponti in aria, di merlo, et di perfillo di Fiandra nelle
quali, se ben di cosa di niun valore che nel spatio di brevissimi giorni
dissipata rimane, pur tanto denaro si getta……………restino tutte le pezzette del
tutto proibite.
27 luglio 1644
Si emana una legge sugli arredi delle case e nello specifico sulle camere: " Siano senz'alcun, benchè minimo , ornamento d'oro o di ricamo, ma solo guarniti di franze di seta, e li cussini di passamani e peroli ( passamanerie). In una delle altre camere possono valersi.......o panno simile di lana, senza ricami,oro,over intaglio......Sia anco permesso tener una , fin due , petteniere ( toilettes)........non potendo per il fornimento d'esse valersi d'alcun panno o altra cosa ricamata o di fazzuoli o altro con lavori di ponto in aria, ponto fiammengo, o merli di Fiandra; quali lavoro a merli tendano anco prohibiti in tutte le altre biancarie.

Particolare
di un quadro che rappresenta la Regina Carlotta, 1764 (Londra, Collezione reale)
Le
toilettes a quel tempo erano un tripudio di merletto

Particolare di un dipinto di Pietro Longhi ”La balia”,
1750
Musei
civici Veneziani, Ca’ Rezzonico
20 agosto 1644
" Le donne habitanti di questa città, soggette
all'oficio dell Pompe ( tutte le donne, eccetto: la dogaressa,le sue nuore ed
altre congiunte abitanti di palazzo ducale, nonchè le donne forestiere che
fossero a Venezia da meno di sei mesi) possano nelle vesture portare cottoli
(sottane-In un inventario del 1670( Inventari Scolari) si trova " un
cottolo di cendà con suoi merli neri, un cottolo di tabin cremisin con suo
merlo et d'argento, un cottolo di raso a fiori con suo merlo nero di ponto in
aere con suo busto, un cottolo di raso a fiori con suo merlo d'oro e d'argento,
un cottolo di lama d'argento e color muschio con suoi merli d'oro e d'argento,
un cottolo sguardo et d'oro con suo merlo d'oro e d'argento"),
carpete.....vestiti da part et di ogni altra sorte di loro abito, valersi
d'ogni sorte di panno, sia seta e lana, nero o colorato, nel quale non sia oro
o argento, in alcun che ben minima quantità; et li predetti habiti tutti siano
et debbano essere schietti senz'alcun ornamento di guarnitione, merli, ricami,
taglio o intaglio, stampo, camuffo....haver le maniche senza ricami,
guarnimenti, merli, stringhe, cordoncini, cordelle e o qualsiasi altra
cosa.filo di seta, azze (fuselli), ponto( punto in aria). Li maneghetti siano
dui velo o tela con merli e lavori non proibiti dala legge.............li
guanti..........con prohibitione di ricami o merli di qualunque
sorte..........le traverse.che non Habbino merli, cordelle stricche, spianzi(il
Petizion riporta in un suo inventari" Fazzoletti co merli despianzi de
ponto in aere", si può dedurre che possano
essere" sviansi", dal dialetto
attuale , cioè sprazzi quindi tramezzi), o altri ornamenti, con
qualunque altro nome si possano chiamare lavorate di ponto in aria, ponto
fiammengo, fillo di pita, a massette (fuselli) fatte in Fiandra, Francia,
Lorena, et anco i questa città o altrove, che immitino il punto in aria e siano
somiglianti a merli e cordelle di Fiandra. Quali tutti lavori s'intendan a
fatto prohibiti anco nè maneghetti e colari in occasione di parto, maschere, et
in ogn'altro caso, colari, pezze, pezzete da spale, tabarini et altro……..Li
velli……….senza vedersi alcuna altra cosa et non siano lavorati a figure,
fogliami, fiori, merli,………. possono essere ornati di franze, merli, rosette
postici ………sempre nello stesso velo…….ma in
contemporanea non si potevano portare abiti con aggiunte di “ ornamenti,
ricami intagli, merli d’oro, argento, di seta o di azze( fuselli)………Le
cordelle..possano esser rasate, ricamate, lavorate o lavorate oltre che la
tessitura, et alcuna benché voglia aggiunta o inventione. Si proibiscono anche tutti i fiori realizzati
lavorati “ad ago, fatti di punto,ricamati di seta……..Anche nei ventagli
si proibiscono”Ogni sorte di lavoro a ago, ricamo, guarnimento e tessitura con
oro e argento”. Gli abiti maschili dovevano
essser semplici senza ricami, camuffi, qualsiasi tipo di merlo, , ma potevano esser guarniti con qualche
passamano o romanetta che non fosse perforata, ricamata o avesse fili d’oro. “Li
colari emaneghetti debbano esser schietti, senza lavoro di punto in aria, o
fiamengo, merli, cordelle di Fiandra, Francia, Lorena. Tutte le cordelle,
merli, stringhe, poste e simili, lavorate in Francia, Fiandra, Inghilterra et
in ogni altro luogo fuori dello Stato, ………..siano et s’intendano proibite, non
solo nell’uso, ma nell’introduttione in questa città e nello Stato.
Aprile 1697
Il Magistrato alle Pompe propone: “ credersi, non solo opportuna………………………introdurre in questa città l’uso dell’intiero abito nero, consentendo solo nella sottana nera la guarnitione semplice di merli neri distesi che non ecceda in tutto la metà della medema. Nel 1707 la legge venne applicata. Un proclama del 16 luglio 1709 stabilisce che : “quanto il manto che la sottana devono esser puramente neri…………..Non possa servirsi sopra il mantò o veste da camera d’alcuna sorte di guarnitione di merlo, monpariglia ( tessuto leggero), franza, ricamo, stampo, camuffo.
31 luglio 1749
Proclama rivolto ai rettori delle città e fortezze della terraferma, in materia di carrozze “resti loro concesso di avvalersi di tre carrozze………..senza però che in esse v’entri qualunque benché minima tessitura, fornitura, ricamo orapporto d’oro e molto meno ne fiocchi, passamani…..e tutte le nobildonne e cittadine originarie usare l’abito nero senza alcuna sorte di merli.. intollerabile poi essendo lo scandaloso abuso delle robbe e manifatture forestiere, resta l’uso severamente proibito in ogni sua specie, tanto di drappi di qualunque sorte, merli bianchi, neri, biondi, a qual sia uso di baute et altro e così qualunque altra manifattura di ricami, galoni, ………..”
Sentenze
Alcune sentenze di processi che si trovano nel " libro separato" del registro delle condanne per trasgressioni suntuari. Vi si trovano 143 condanne di nobili, cittadini, bottegai. Sono state scelte alcune sentenze riguardanti le inosservanze nella materia trattata in questo sito.
6 zugno 1605
Giacomo.tentor condanato in ducati 25 et spese per guarnitioni portate da sua moglie sopra la vesta.
13 marzo 1609
Marco marzer( merciaio) al Sturion fo condanato in ducati 25 per guiarnition vendute alla sua bottega.
1 febraro 1609
Santo Colombin avvocato fo condanato per sua moglie per vesta tagiada (punto tagliato) in ducati 50
27 agosto 1609
Il N. H. ser Zanantonio Valier sta a S. Giustina fo condanato per una vestura de ormesin negro tagiada et camufat portata da sua moglie ducati 50.
9 LUGIO 1610
Zanantonio Martinelli fo condannato per il bavaro ricamato in loro et figure in ducati 25.
28 april 1614
Zorzi marzer al Papa in Rialto fo condanato ducati 25 per vender guarnitioni et fo brusar esse guarnitioni.
20 agosto 1639
In questa data, Pasquetta detta Moceniga, qualificata come " publica meritrice", venne giudicata per essersi presentata in pubblico vestita "con quelle medesime cose vietate............sotto la veste negra portava una vestura o carpeta di color, con romana (guarnizione) d'oro larga 4 dita.
Leggi suntuarie dell'ultimo periodo
Trascorsa la metà del
XVIII secolo il Magistarto alle Pompe moderò il suo potere, decadendo solo
insieme alla fine della repubblica veneziana.
L'invasione delle
manifatture estere, la forte disoccupazione, la miseria delle povere genti,
furono le cause per le quali le leggi suntuarie furono rivolte verso il lusso
dei prodotti esteri; per il lusso delle cose prodotte all'interno della
repubblica non vennero più emanate leggi, perchè la gente impoverita viveva
proprio dei prodotti artigianali, quindi anche il merletto ebbe un momento di
gloria. Il magistrato dovette attenuare così molti dei precedenti divieti, ad
esempio , le pezzette da spalla (
scialletti, fichou), già severamente condannati, furono permesse, purchè
fossero fatte di punto in aria veneziano, perchè di tale lavoro"
s'alimentano varie povere famiglie di questa città e dello Stato"(19
agosto 1672).-
L'esportazione di
capitali, in conseguenza della moda straniera, stava impoverendo la repubblica
veneziana, quindi l'inquisitore alle Pompe Paolo Renier nel 1733 indicò una
possibile soluzione: " che le classi inferiori guardino alle superiori e
vi si uniformino" e che le classi dirigenti insegnino a" non
disprezzare più i nostri lavori" e continua ancora testualmente "non
vi è arte di manifattura che non strilli contro la licenza, particolarmente dell'uso
che se ne fa d'ogni e qualunque sorte di robbe forastiere , così di merli, come
di pannine, di lana di seta con oro e senza oro."
Bibliografia” Ill lusso nella vita e nelle leggi”, Giulio
Bistrot-Forni Editore Bologna
^ Costumi e leggi, Dal Rossi
§libro IX Padova 1862
*” La politica sociale della repubblica di Venezia1500-1620”
Vol. II Il Veltro Editrice